Titolo secondo
Art. 16
In vigore dal 8 ago 1995
1. Il servizio ispettivo compartimentale è posto alle dirette dipendenze del direttore compartimentale ed opera con attività ordinaria sulla base di programmi annuali predisposti dallo stesso servizio ispettivo, approvati e proposti dal direttore del compartimento, secondo le modalità indicate nell'.
2. L'attività di vigilanza e controllo sugli uffici periferici del compartimento è esercitata dai dirigenti assegnati al servizio ispettivo compartimentale con funzioni di capo dello stesso servizio e dagli ispettori, con facoltà di eseguire controlli sul corretto andamento e sulla efficienza degli uffici periferici, di competenza territoriale, mediante richiesta di documentazione, accessi ed ispezioni.
3. I predetti ispettori sono autorizzati a recarsi, per il tempo necessario, presso gli uffici periferici sottoposti a verifica ispettiva, utilizzando i mezzi più idonei secondo la convenienza economico-pratica per l'amministrazione, ai sensi della vigente normativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1995-06-13;297#art-16