Titolo secondo

Art. 16

In vigore dal 8 ago 1995
1. Il servizio ispettivo compartimentale è posto alle dirette dipendenze del direttore compartimentale ed opera con attività ordinaria sulla base di programmi annuali predisposti dallo stesso servizio ispettivo, approvati e proposti dal direttore del compartimento, secondo le modalità indicate nell'. 2. L'attività di vigilanza e controllo sugli uffici periferici del compartimento è esercitata dai dirigenti assegnati al servizio ispettivo compartimentale con funzioni di capo dello stesso servizio e dagli ispettori, con facoltà di eseguire controlli sul corretto andamento e sulla efficienza degli uffici periferici, di competenza territoriale, mediante richiesta di documentazione, accessi ed ispezioni. 3. I predetti ispettori sono autorizzati a recarsi, per il tempo necessario, presso gli uffici periferici sottoposti a verifica ispettiva, utilizzando i mezzi più idonei secondo la convenienza economico-pratica per l'amministrazione, ai sensi della vigente normativa.
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1995-06-13;297#art-16

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Art. 16 Regolamento concernente i criteri e le modalita' di esecuzione dell'attivita' ispettiva dei servizi ispettivi centrale e compartimentali del Dipartimento del territorio. — Testo vigente | Portale Normativo