Titolo primo
Art. 12
In vigore dal 8 ago 1995
1. L'ispettore centrale, nell'esercizio delle sue funzioni, esamina le procedure di gestione adottate dai servizi del Dipartimento e dei compartimenti, ne valuta i risultati raggiunti e ne riferisce al direttore generale del Dipartimento.
2. L'azione ispettiva ordinaria deve essere finalizzata a valutare l'efficienza e l'efficacia delle attività svolte, con riferimento alle risorse utilizzate ed agli obbiettivi prefissati.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1995-06-13;297#art-12