Titolo primo

Art. 12

In vigore dal 8 ago 1995
1. L'ispettore centrale, nell'esercizio delle sue funzioni, esamina le procedure di gestione adottate dai servizi del Dipartimento e dei compartimenti, ne valuta i risultati raggiunti e ne riferisce al direttore generale del Dipartimento. 2. L'azione ispettiva ordinaria deve essere finalizzata a valutare l'efficienza e l'efficacia delle attività svolte, con riferimento alle risorse utilizzate ed agli obbiettivi prefissati.
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1995-06-13;297#art-12

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Art. 12 Regolamento concernente i criteri e le modalita' di esecuzione dell'attivita' ispettiva dei servizi ispettivi centrale e compartimentali del Dipartimento del territorio. — Testo vigente | Portale Normativo