Titolo primo
Art. 13
In vigore dal 8 ago 1995
1. Gli ispettori centrali svolgono, di norma, l'attività ordinaria e straordinaria, per ambiti territoriali annualmente attribuiti.
2. Gli ambiti territoriali sono stabiliti in occasione della programmazione, di cui all', tramite una conferenza annuale dei medesimi ispettori centrali, del cui esito il Servizio ispettivo centrale riferisce al direttore generale dei Dipartimento per l'approvazione.
3. Alla conferenza annuale partecipa un funzionario o impiegato, di qualifica non inferiore al settimo livello, del Servizio ispettivo centrale con funzioni di segretario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1995-06-13;297#art-13