Titolo terzo

Art. 28

In vigore dal 8 ago 1995
1. Qualora nel corso delle ispezioni siano accertati fatti supposti come reati o illeciti di natura contabile, l'ispettore in verifica deve altresì far immediata segnalazione al direttore generale del Dipartimento o al direttore del compartimento, a seconda della dipendenza gerarchica, per gli adempimenti di competenza.
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1995-06-13;297#art-28

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