Accordo Ministero Sanità e medici ambulatorialiCapo I

Art. 12

Aggiornamento professionale obbligatorio

In vigore dal 2 apr 1994
1. I medici che operano esclusivamente per il Ministero della sanità sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento generali e speciali organizzati dal Ministero medesimo per la durata di 32 ore annue. 2. I medici che operano anche per le Unità sanitarie locali - UU.SS.LL., fermo restando quanto previsto dall' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990, sono tenuti a partecipare ai corsi speciali organizzati dal Ministero della sanità - Ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale. 3. Per la partecipazione ai corsi obbligatori di aggiornamento viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di missione nella misura prevista per i dipendenti dello Stato con la qualifica di primo dirigente. 4. Durante l'espletamento dei corsi i medici sono considerati in permesso retribuito. 5. Le ore di corso che superano il normale orario giornaliero sono retribuite a parte ai sensi del comma 13 dell' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990.
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