Accordo Ministero Sanità e medici ambulatoriali›Capo I
Art. 12
12 / 35Aggiornamento professionale obbligatorio
In vigore dal 2 apr 1994
1. I medici che operano esclusivamente per il Ministero della sanità sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento generali e speciali organizzati dal Ministero medesimo per la durata di 32 ore annue.
2. I medici che operano anche per le Unità sanitarie locali - UU.SS.LL., fermo restando quanto previsto dall' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990, sono tenuti a partecipare ai corsi speciali organizzati dal Ministero della sanità - Ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale.
3. Per la partecipazione ai corsi obbligatori di aggiornamento viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di missione nella misura prevista per i dipendenti dello Stato con la qualifica di primo dirigente.
4. Durante l'espletamento dei corsi i medici sono considerati in permesso retribuito.
5. Le ore di corso che superano il normale orario giornaliero sono retribuite a parte ai sensi del comma 13 dell' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990.
Storico versioni
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