Accordo Ministero Sanità e medici ambulatorialiCapo I

Art. 18

Compensi ed indennità

In vigore dal 2 apr 1994
1. Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 32 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990, ed ai fini della determinazione del trattamento economico connesso all'azianità di servizio, il SASN riconosce l'eventuale maggiore anzianità in atto acquisita dallo specialista incaricato presso le UU.SS.LL. o altri enti pubblici che adottino l'anzidetto accordo.
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