Accordo Ministero Sanità e medici ambulatoriali›Capo I
Art. 22
Trattamento economico per varie prestazioni
In vigore dal 2 apr 1994
1. Ai medici ambulatoriali che effettuino le prestazioni di cui alla lettera e) dell' del presente regolamento, vengono corrisposti i seguenti onorari, comprensivi dell'eventuale accompagnamento dell'assistito in ospedale:
a) visita a bordo di nave in porto.... L. 27.000
b) visita a bordo di nave in rada.... " 70.000
c) visita in aeroporto o a bordo di
nave in navigazione.............. " 150.000
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1992-12-31;582#art-ame-22