Accordo Ministero Sanità e medici ambulatoriali›Capo II
Art. 25
Compiti del medico generico
In vigore dal 2 apr 1994
1. Nello svolgimento della propria attività il medico generico ha i seguenti compiti:
a) effettua prestazioni medico-chirurgiche ai fini di diagnosi e cura;
b) richiede visite specialistiche e accertamenti, strumentali e non, di carattere specialistico, evidenziando il dubbio o il quesito diagnostico e fornisce ogni altri dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi;
c) compila le proposte motivate di ricovero e di cure termali corredandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente;
d) prescrive le specialità medicinali e i prodotti galenici;
e) effettua le prestazioni di siero e vaccino profilassi;
f) effettua le visite preventive di imbarco, le visite periodiche di idoneità alla navigazione previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea, e formula il relativo giudizio medico-legale;
g) certifica gli esiti di infortunio sul lavoro e di malattia professionale;
h) rilascia la certificazione ai fini della idoneità alla navigazione;
i) effettua visite di controllo e visite ispettive;
l) provvede ad annotare i dati diagnostici e terapeutici sull'appendice al libretto sanitario dell'assistito;
m) collabora con il medico responsabile del presidio ambulatoriale;
n) svolge, su richiesta del SASN competente, le funzioni di medico responsabile del presidio ambulatoriale. In tale qualità dipende funzionalmente dal responsabile del SASN;
o) svolge attività di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico;
p) si reca in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano.
Storico versioni
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