Accordo Ministero Sanità e medici ambulatorialiCapo I

Art. 17

Riscossione delle quote sindacali

In vigore dal 2 apr 1994
1. Per quanto concerne il disposto dell'art. 41 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990, il Ministero della sanità - SASN competente, su espressa delega dei medici interessati, effettua le trattenute delle quote sindacali e le versa direttamente all'organizzazione sindacale indicata dal medico, con le modalità che dalla stessa verranno comunicate. 2. Restano in vigore le deleghe già rilasciate.
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