Accordo Ministero Sanità e medici ambulatoriali›Capo I
Art. 19
Indennità di disponibilità
In vigore dal 2 apr 1994
1. Ove ne ricorrano le condizioni, il Ministero della sanità - SASN competente, corrisponde allo specialista titolare di incarico l'indennità prevista dall'art. 34 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990.
2. La corresponsione di detta indennità da parte degli enti pubblici che adottano il predetto accordo a favore dello specialista che sia titolare di incarico anche presso tali enti, non preclude analoga corresponsione da parte del Ministero della sanità - SASN competente.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1992-12-31;582#art-ame-19