Art. 19 · Indennità di disponibilità
Accordo Ministero Sanità e medici ambulatorialiCapo I

Art. 19

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Indennità di disponibilità

In vigore dal 2 apr 1994
1. Ove ne ricorrano le condizioni, il Ministero della sanità - SASN competente, corrisponde allo specialista titolare di incarico l'indennità prevista dall' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990. 2. La corresponsione di detta indennità da parte degli enti pubblici che adottano il predetto accordo a favore dello specialista che sia titolare di incarico anche presso tali enti, non preclude analoga corresponsione da parte del Ministero della sanità - SASN competente.
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