Accordo Ministero Sanità e medici ambulatoriali›Capo I
Art. 21
Obiettivi di programmazione, di collaborazione medico-legale ed esecuzione di prestazioni di particolare impegno professionale.
In vigore dal 2 apr 1994
Obiettivi di programmazione, di collaborazione medico-legale ed
esecuzione di prestazioni di particolare impegno professionale.
1. Tenuto conto dei peculiari compiti affidati ai medici ambulatoriali, con particolare riferimento alle attività connesse alle visite biennali, alle visite preventive d'imbarco, alle prestazioni urgenti di diagnosi e cura e a quelle di particolare impegno professionale eseguibili nelle strutture del SASN, tenuto altresì conto della necessità di favorire la partecipazione ai processi collaborativi e programmatori promossi dal Ministero - Ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale, ai fini del perseguimento di una migliore, efficace e tempestiva assistenza al personale navigante, ai medici ambulatoriali è corrisposta la somma di L. 2.000 per ogni ora di attività effettivamente espletata.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1989 sui compensi di cui al comma 1 sono apportati incrementi periodici per fasce biennali di anzianità nella misura costante del 6% fino ad un massimo di 8 fasce ed in successivi aumenti biennali del 2,50% computati sul valore dell'ottava fascia.
3. Non trova applicazione l' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990, salvo per i consulti a domicilio.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1992-12-31;582#art-ame-21