Accordo Ministero Sanità e medici ambulatoriali›Capo II
Art. 26
Aumento di orario - Istituzione di nuovi turni
In vigore dal 2 apr 1994
1. Qualora sia necesario provvedere ad aumenti di orario per un servizio già attivato, il Ministero della sanità - SASN competente, prioritariamente interpella il medico (o i medici secondo l'ordine di anzianità di servizio nel SASN) titolare di incarico di servizio medesimo, al fine di conferirgli l'aumento stesso.
2. Nel caso che il medico interpellato dichiari la propria indisponibilitào non sia in condizioni di acquisire l'aumento di orario, il Ministero della sanità - SASN competente, attiverà la procedura prevista dal precedente .
3. Qualora sia necessario procedere all'istituzione di nuovi turni, il Ministero della sanità - Ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale, provvederà ai sensi del citato del presente regolamento.
4. I medici in servizio presso la struttura a seguito di trasferimento volontario concorrono agli aumenti di orario dopo ventiquattro mesi dalla data del trasferimento.
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