Accordo Ministero Sanità e medici ambulatoriali›Capo II
Art. 29
Compensi e indennità
In vigore dal 2 apr 1994
1. Ai medici generici ambulatoriali è corrisposto lo stesso trattamento previsto per i medici specialisti ambulatoriali previsto dal capo I del presente regolamento.
2. Agli stessi compete l'indennità di disponibilità di cui al precedente del presente regolamento.
3. Detta indennità compete anche se sussiste altro rapporto convenzionale per la stessa area così come individuata dall'art. 41, punto C), dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1992-12-31;582#art-ame-29