Accordo Ministero Sanità e medici ambulatoriali›Capo II
Art. 32
Commissione consultiva centrale
In vigore dal 2 apr 1994
1. Presso il Ministero della sanità - Ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale, è istituita, con decreto del Ministro, una commissione consultiva presieduta dal dirigente generale preposto all'Ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale o da un suo delegato e composta come segue:
a) due funzionari del Ministero della sanità;
b) tre rappresentanti dei sindacati SUMAI e SMESASN che hanno sottoscritto l'intesa del 30 luglio 1991.
2. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della sanità.
4. La cessazione dell'incarico di medico ambulatoriale comporta anche la decadenza da componente della commissione.
5. Il componente sospeso dall'incarico ambulatoriale è sostituito dal supplente.
6. La commissione delibera a maggioranza.
7. Il caso di parità di voti prevale il voto del presidente; nell'ipotesi di cui all', comma 2, prevale la proposta più favorevole all'incolpato.
8. La commissione ha compiti consultivi, deve essere sentita nei csi espressamente previsti del presente regolamento e formula proposte per il miglioramento del servizio.
9. Essa, inoltre, esprime pareri sulle questioni concernenti l'applicazione del presente regolamento che le parti firmatarie dell'intesa del 30 luglio 1991 ritengono di volta in volta di dover sottoporre al suo esame.
10. Detta commissione nel caso in cui si esprima in ordine ai procedimenti disciplinari può sentire, di propria iniziativa, o su richiesta dell'interessato, l'interessato stesso.
11. La commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno due rappresentanti sindacali di cui al precedente comma 1, lettera b).
Storico versioni
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