Accordo Ministero Sanità e medici ambulatorialiCapo II

Art. 33

Norma transitoria n. 1

In vigore dal 2 apr 1994
1. I medici ambulatoriali specialisti e generici, cui sia stato conferito un incarico provvisorio, in servizio alla data di sottoscrizione dell'intesa intervenuta con i sindacati SUMAI e SMESASN (30 luglio 1991) sono confermati, a domanda, nell'incarico a tempo indeterminato a condizione che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle presenti norme per il conferimento dell'incarico.
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