Accordo Ministero Sanità e medici ambulatoriali›Capo II
Art. 33
Norma transitoria n. 1
In vigore dal 2 apr 1994
1. I medici ambulatoriali specialisti e generici, cui sia stato conferito un incarico provvisorio, in servizio alla data di sottoscrizione dell'intesa intervenuta con i sindacati SUMAI e SMESASN (30 luglio 1991) sono confermati, a domanda, nell'incarico a tempo indeterminato a condizione che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle presenti norme per il conferimento dell'incarico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1992-12-31;582#art-ame-33