Accordo Ministero Sanità e medici ambulatorialiCapo II

Art. 35

Oneri di spesa

In vigore dal 2 apr 1994
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, valutati per gli anni 1989, 1990, 1991 in complessive L. 7.500.000.000 si farà fronte con gli stanziamenti del cap. 4306 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELLA CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLA SANITÀ ED I MEDICI AMBULATORIALI, SPECIALISTI E GENERICI, OPERANTI PRESSO I SASN. Ministero della sanità: on. DE LORENZO Sindacato medici SASN di Genova: LAGORIO ZINO Sindacato medici SASN di Napoli: BRANCACCIO CAPRERA LO VERDE SANTANGELO Sindacato unitario medici ambulatoriali italiani (SUMAI): MELEDANDRI
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1992-12-31;582#art-ame-35

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