Accordo Ministero Sanità e medici ambulatoriali›Capo II
Art. 35
35 / 35Oneri di spesa
In vigore dal 2 apr 1994
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, valutati per gli anni 1989, 1990, 1991 in complessive L. 7.500.000.000 si farà fronte con gli stanziamenti del cap. 4306 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.
ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELLA CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLA SANITÀ ED I MEDICI AMBULATORIALI, SPECIALISTI E GENERICI, OPERANTI PRESSO I SASN.
Ministero della sanità: on. DE LORENZO
Sindacato medici SASN di Genova: LAGORIO
ZINO
Sindacato medici SASN di Napoli: BRANCACCIO
CAPRERA
LO VERDE
SANTANGELO
Sindacato unitario medici
ambulatoriali italiani (SUMAI): MELEDANDRI
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1992-12-31;582#art-ame-35