Accordo Ministero Sanità e medici ambulatorialiCapo II

Art. 34

Norma transitoria n. 2

In vigore dal 2 apr 1994
1. Per l'attivazione dei servizi e dei relativi turni presso l'istituendo ambulatorio di via Sierra Nevada il Ministero della sanità - SASN competente, può adottare provvedimenti di mobilità dei medici in servizio presso gli ambulatori di Roma - via Tevere, Ostia e Fiumicino, con variazione delle modalità di accesso o frazionamento dei turni e garantendo a ciascun medico interessato un numero complessivo di ore di attività, anche in altra branca (a condizione che sia in possesso dei requisiti richiesti), non inferiore all'orario già svolto. 2. Il provvedimento di mobilità è adottato sentito l'interessato e, ove manchi l'assenso dello stesso, previo parere della commissione consultiva centrale, per l'esame di eventuali oggettivi ostacoli. 3. Alle ore di attività lasciate vacanti dai medici posti in mobilità non si applica la disciplina di cui agli del presente regolamento.
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