Accordo Ministero Sanità e medici ambulatorialiCapo I

Art. 10

Aumenti di orario - Istituzione di nuovi turni

In vigore dal 2 apr 1994
1. Qualora sia necessario procedere ad aumenti di orario per un servizio già attivato, il Ministero della sanità - SASN competente, prioritariamente interpella il medico (o i medici nell'ordine di anzianità di servizio presso il SASN) titolare di incarico nel servizio medesimo, al fine di conferirgli l'aumento stesso. 2. Qualora il medico interpellato accetti l'aumento di orario, il Ministero della sanità - SASN competente, ne dà comunicazione al comitato di cui all' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990. 3. Qualora il medico interpellato dichiari la propria indisponibilità o non sia in condizioni di acquisire l'aumento di orario il Ministero della sanità - SASN competente, attiverà la procedura prevista dal precedente del presente regolamento. 4. Qualora sia necessario procedere ad istituzione di nuovi turni, il Ministro della sanità provvederà ai sensi del citato . 5. I medici in servizio presso la struttura a seguito di trasferimento volontario concorrono agli aumenti di orario dopo ventiquattro mesi dalla data del trasferimento.
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