Accordo Ministero Sanità e medici ambulatoriali›Capo I
Art. 5
Riduzione o soppressione dell'orario Revoca dell'incarico
In vigore dal 2 apr 1994
Riduzione o soppressione dell'orario
Revoca dell'incarico
1. Per mutate esigenze di servizio, qualora sia possibile applicare l'istituto della mobilità di cui al successivo , il Ministro della sanità può far luogo alla riduzione dell'orario di attività del medico o alla revoca dell'incarico dàndone comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno un mese, nonché al comitato di cui all' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990.
2. Contro i provvedimenti di riduzione di orario o revoca dell'incarico è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministro della sanità entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta.
3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento.
4. Il Ministro della sanità, sentita la commissione di cui all' del capo II, emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dàndone comunicazione all'interessato e al comitato di cui all' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990.
5. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1985 la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione esclusivamente in caso di mutate esigenze di servizio conseguenti a straordinarie modificazioni del traffico marittimo od aereo e previa l'applicazione dell'istituto della mobilità di cui al successivo .
6. La procedura della mobilità sarà attivata ad iniziare dallo specialista che, nell'ambito della specialità, abbia la minore anzianità di servizio.
Storico versioni
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