Accordo Ministero Sanità e medici ambulatoriali
Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 2 apr 1994
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLA SANITÀ ED I MEDICI AMBULATORIALI, SPECIALISTI E GENERICI OPERANTI NEGLI AMBULATORI DIRETTAMENTE GESTITI DAL MINISTERO PER L'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE.
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Campo di applicazione
1. I rapporti con i medici specialisti e generici che operano negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanità - Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti (SASN), a decorrere dal 1 gennaio 1989 sono regolati, per la parte compatibile, dalla normativa e dagli istituti economici di cui all'accordo collettivo nazionale unico per i medici specialisti ambulatoriali operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le modificazioni, integrazioni e adattamenti, di cui agli articoli che seguono, resi necessari dalle peculiari esigenze del Ministero della sanità ai fini dell'erogazione delle prestazioni ambulatoriali specialistiche, generiche e di medicina legale, al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto- legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984.
2. I medici specialisti e generici convenzionati, ai quali è comunque riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale, si attengono alle direttive ministeriali, compatibili con il presente regolamento, emanato per assicurare un'assistenza efficace e tempestiva ed il funzionamento generale del servizio; essi, sotto il profilo funzionale, dipendono dal responsabile del presidio ambulatoriale ove operano.
3. Ai medici generici che operano negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanità si estendono, in quanto applicabili, le norme previste per i medici specialisti ambulatoriali di cui al capo I, salvo quanto disposto negli articoli del capo II che seguono.
4. Il presente regolamento disciplina i rapporti dei medici ambulatoriali convenzionati per il periodo 1 gennaio 1989-31 dicembre 1991.
Storico versioni
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