Accordo Ministero Sanità e medici ambulatorialiCapo I

Art. 2

Conferimento dell'incarico

In vigore dal 2 apr 1994
1. Il Ministero della sanità - SASN competente, qualora si determini la necessità di attribuire un incarico di medico specialista ambulatoriale, interpella direttamente uno dei medici inseriti nella graduatoria di cui all' dell'accordo collettivo nazionale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316. 2. Ottenuta la disponibilità da parte dell'interessato, il Ministro della sanità provvede al conferimento dell'incarico a tempo determinato per la durata di tre mesi, dàndone comunicazione al comitato di cui all' dell'accordo di cui al comma 1, territorialmente competente. 3. Il conferimento dell'incarico è effettuato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento in duplice esemplare, dei quali uno deve essere restituito dallo specialista con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali. 4. La mancata restituzione, entro quindici giorni dalla data di ricezione risultante sull'avviso di ricevimento, della copia della lettera di incarico, sottoscritta per accettazione, equivale a non accettazione dell'incarico stesso. 5. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico il medico, a pena di decadenza, deve rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilità di cui al successivo del presente regolamento. 6. Durante il periodo di prova allo specialista compete lo stesso trattamento economico previsto per lo specialista confermato nell'incarico. 7. Allo scadere del terzo mese, ove da parte del Ministero della sanità, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non venga notificata allo specialista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato. Tale incarico non costituisce titolo di priorità ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990. 8. La mancata conferma o la trasformazione dell'incarico a tempo indeterminato viene comunicata tempestivamente al competente comitato di cui all' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990. 9. Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data di ricezione della comunicazione, l'interessato può produrre istanza di riesame al Ministero della sanità - Ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale, che decide in via definitiva entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza. 10. In caso di accoglimento dell'istanza, il Ministero della sanità risolve, senza obbligo di preavviso, l'eventuale rapporto instaurato nel frattempo con altro specialista e sottoposto alla condizione risolutiva del mancata accoglimento dell'istanza di riesame dello specialista sostituito. 11. In caso di urgenza il Ministro della sanità può conferire incarichi provvisori, comunque non superiori a tre mesi e non rinnovabili, in attesa che si definisca la procedura di cui ai commi precedenti.
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