Accordo Ministero Sanità e medici ambulatoriali›Capo I
Art. 6
Cessazione e sospensione dell'incarico
In vigore dal 2 apr 1994
1. Fermo restando quanto disposto dagli dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990 nel caso previsto dal comma 1, lettera c), dell', la riammissione in servizio dello specialista deve essere disposta dal Ministro della sanità sentita la commissione di cui al successivo del presente regolamento.
Storico versioni
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