Accordo Ministero Sanità e medici ambulatoriali›Capo I
Art. 9
M o b i l i t à
In vigore dal 2 apr 1994
1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della sanità - SASN competente, ha la facoltà di avvalersi dell'istituto della mobilità previsto dall' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990 anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attività di cui al precedente , comunicando il provvedimento al comitato di cui all' dell'accordo suindicato.
2. L'eventuale opposizione di cui al quarto comma del citato è presentata al Ministero della sanità - Ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale.
3. Nel caso di non agibilità temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della sanità - SASN competente, utilizza temporaneamente lo specialista, senza danno economico per lo stesso, in altra struttura di cui il SASN stesso abbia la disponibilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1992-12-31;582#art-ame-9