Accordo Ministero Sanità e medici ambulatorialiCapo I

Art. 14

Rapporti con i sindacati firmatari dell'intesa

In vigore dal 2 apr 1994
1. Il Ministero della sanità - SASN competente, a richiesta scritta dei sindacati firmatari dell'intesa del 30 luglio 1991, riconosce al medico che ricopre incarichi sindacali brevi permessi retribuiti, da concedersi di volta in volta fatte salve le esigenze di servizio. 2. I permessi di cui al comma precedente sono considerati come attività di servizio ed hanno piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici previsti dal presente regolamento.
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