Accordo Ministero Sanità e medici ambulatorialiCapo I

Art. 13

Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

In vigore dal 2 apr 1994
1. Il Ministero della sanità - Ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale, sentita la commissione di cui al successivo , provvede ad assicurare i medici comunque operanti nei propri ambulatori secondo quanto disposto dall' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990. 2. Il Ministero della sanità - Ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale, dovrà inoltre assicurare i medici per l'attività di cui al punto e) dell' del presente regolamento.
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