Accordo Ministero Sanità e medici ambulatorialiCapo I

Art. 8

Provvedimenti disciplinari

In vigore dal 2 apr 1994
1. In caso di inosservanza degli obblighi convenzionali il Ministro della sanità adotta, sentito l'interessato, uno dei provvedimenti di cui all' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990. 2. Avverso la decisione è ammesso ricorso da parte dell'interessato, entro quindici giorni dalla data della relativa comunicazione, al Ministro della sanità, il quale, sentita la commissione di cui all' del presente regolamento, decide in via definitiva entro trenta giorni dalla notifica del ricorso. 3. In attesa della definizione del procedimento di cui al comma precedente, il Ministro può disporre la riammissione temporanea in servizio del medico, nei confronti del quale sia stata erogata la sanzione di sospensione del rapporto o di revoca dell'incarico. 4. L'esito del procedimento disciplinare è comunicato al comitato di cui all' della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990, nonché all'ordine dei medici territorialmente competente per i provvedimenti o iniziative di competenza.
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