Accordo Ministero Sanità e medici ambulatorialiCapo I

Art. 3

Incompatibilità

In vigore dal 2 apr 1994
1. Fermo restando quanto stabilito nell' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990 l'incarico non può essere conferito al sanitario che svolga attività di medico fiduciario convenzionato con il Ministero della sanità.
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