Accordo Ministero Sanità e medici ambulatorialiCapo I

Art. 16

Contributo ENPAM e quote di carovita

In vigore dal 2 apr 1994
1. Per quanto concerne il contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM) e le quote di carovita, si applicano le disposizioni di cui agli dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990.
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