Accordo Ministero Sanità e medici ambulatoriali›Capo I
Art. 18
18 / 35Compensi ed indennità
In vigore dal 2 apr 1994
1. Ad integrazione di quanto stabilito dall' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990, ed ai fini della determinazione del trattamento economico connesso all'azianità di servizio, il SASN riconosce l'eventuale maggiore anzianità in atto acquisita dallo specialista incaricato presso le UU.SS.LL. o altri enti pubblici che adottino l'anzidetto accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1992-12-31;582#art-ame-18