CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. II
Art. 648
Adempimento dell'onere.
In vigore dal 19 apr 1942
Per l'adempimento dell'onere può agire qualsiasi interessato.
Nel caso d'inadempimento dell'onere, l'autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria, se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-648