CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. II
Art. 643
Amministrazione in caso di eredi nascituri.
In vigore dal 7 feb 2014
Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredità è una persona diversa.
Se è chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e alla madre.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-643