CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VSez. II

Art. 643

Amministrazione in caso di eredi nascituri.

In vigore dal 7 feb 2014
Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredità è una persona diversa. Se è chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e alla madre.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-643

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