CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. II
Art. 638
Condizione di non fare o di non dare.
In vigore dal 19 apr 1942
Se il testatore ha disposto sotto la condizione che l'erede o il legatario non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato, la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva, salvo che dal testamento risulti una contraria volontà del testatore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-638