CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. II
Art. 636
Divieto di nozze.
In vigore dal 19 apr 1942
È illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori.
Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-636