CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VSez. II

Art. 636

Divieto di nozze.

In vigore dal 19 apr 1942
È illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori. Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-636

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