CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. II
Art. 641
Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia.
In vigore dal 19 apr 1942
Qualora l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finché questa condizione non si verifica o non è certo che non si può più verificare, è dato all'eredità un amministratore.
Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il legatario non adempie l'obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-641