CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. II
Art. 642
Persone a cui spetta l'amministrazione.
In vigore dal 19 apr 1942
L'amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione, ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l'erede condizionale vi è il diritto di accrescimento.
Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione spetta al presunto erede legittimo.
In ogni caso l'autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-642