CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VSez. II

Art. 642

Persone a cui spetta l'amministrazione.

In vigore dal 19 apr 1942
L'amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione, ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l'erede condizionale vi è il diritto di accrescimento. Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione spetta al presunto erede legittimo. In ogni caso l'autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-642

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