CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. II
Art. 639
Garanzia in caso di condizione risolutiva.
In vigore dal 19 apr 1942
Se la disposizione testamentaria è sottoposta a condizione risolutiva, l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario di prestare idonea garanzia a favore di coloro ai quali l'eredità o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-639