CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. II
Art. 635
Condizione di reciprocità.
In vigore dal 19 apr 1942
È nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o del legatario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-635