Art. 635 · Condizione di reciprocità.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VSez. II

Art. 635

666 / 3000

Condizione di reciprocità.

In vigore dal 19 apr 1942
È nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o del legatario.
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