CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VSez. I

Art. 632

Determinazione di legato per arbitrio altrui.

In vigore dal 19 apr 1942
È nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto o la quantità del legato. Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-632

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo