CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. I
Art. 630
Disposizioni a favore dei poveri.
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza.
La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l'incarico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-630