CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. I
Art. 626
Motivo illecito.
In vigore dal 19 apr 1942
Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-626