CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. I
Art. 625
Erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione.
In vigore dal 19 apr 1942
Se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare.
La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-625