CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. I
Art. 628
Disposizione a favore di persona incerta.
In vigore dal 19 apr 1942
È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-628