CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VSez. I

Art. 629

Disposizioni a favore dell'anima.

In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine. Esse si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si applica l'. Il testatore può designare una persona che curi la esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l'adempimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-629

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