CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. I
Art. 629
Disposizioni a favore dell'anima.
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.
Esse si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si applica l'.
Il testatore può designare una persona che curi la esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l'adempimento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-629