CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VSez. II

Art. 634

Condizioni impossibili o illecite.

In vigore dal 19 apr 1942
Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto è stabilito dall'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-634

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