CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. II
Art. 634
721 / 3261Condizioni impossibili o illecite.
In vigore dal 19 apr 1942
Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto è stabilito dall'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-634