CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. I
Art. 632
719 / 3261Determinazione di legato per arbitrio altrui.
In vigore dal 19 apr 1942
È nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto o la quantità del legato.
Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-632